(1) Il presente contratto di comparto introduce il profilo professionale “educatore / educatrice sociale della scuola” della Provincia autonoma di Bolzano e disciplina altri aspetti specifici del rapporto di lavoro.
(2) Il presente contratto di comparto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto collettivo di comparto concernente il personale di cui al comma 1.
L’educatore / l’educatrice sociale della scuola appartiene al sistema di sostegno scolastico interno con accesso a bassa soglia per alunni ed alunne nonché docenti. I compiti specifici sono assegnati dal dirigente scolastico / dalla dirigente scolastica in base ai seguenti compiti di carattere generale ed al concetto scolastico interno per il lavoro sociale scolastico.
Compiti
L’educatore / l’educatrice sociale della scuola
Requisiti di accesso
Assolvimento di studi universitari almeno triennali in:
Bilinguismo
Attestato C1 (ex livello A)
(1) Il profilo professionale di educatore / educatrice sociale della scuola è ascritto alla settima qualifica funzionale.
(2) L’orario di lavoro a tempo pieno dell’educatore /dell’educatrice sociale della scuola è costituito da 38 ore settimanali.
(1) Come disciplina transitoria alla prima procedura concorsuale per l’acquisizione dell’idoneità come educatore / educatrice sociale della scuola sono ammessi su richiesta anche tutti i candidati e tutte le candidate della graduatoria di concorso per educatori / educatrici professionali esistente al momento dell’entrata in vigore del presente contratto collettivo. Qualora una di queste persone non può partecipare alla prima procedura concorsuale per motivi riconosciuti dall’Amministrazione, questa, su richiesta, può essere ancora ammessa dal Direttore della Ripartizione Personale anche ad una successiva procedura concorsuale.
(2) La mobilità nel profilo professionale educatore / educatrice sociale della scuola è possibile esclusivamente dal profilo professionale educatore / educatrice professionale.
(1) Le seguenti disposizioni trovano applicazione anche ai profili professionali “educatori / educatrici professionali” ed “educatore / educatrice sociale della scuola”:
(2) Le disposizioni contrattuali in contrasto con il presente contratto di comparto non trovano più applicazione.