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1) L’organizzazione e l’espletamento dei corsi di formazione per agenti venatori vengono affidati all’Agenzia Demanio provinciale.
2) L’Associazione Cacciatori rileva per tempo il fabbisogno di nuovi agenti venatori, al fine di far sì che i predetti corsi formino un sufficiente numero di persone per garantire la vigilanza venatoria prevista dalla legge. In base ai posti vacanti, attualmente e in prospettiva, si determina il fabbisogno di personale nei diversi territori, tenendo conto di una suddivisione in 4 unità generali, corrispondenti ai distretti Merano/Val Venosta, Bolzano/Bassa Atesina, Bressanone/Vipiteno e Brunico/Alta Pusteria.
3) La predisposizione del piano di studio e l’attuazione del corso di formazione avvengono in collaborazione con l’ufficio provinciale competente per la caccia e l’Associazione Cacciatori incaricata dell’amministrazione delle riserve di caccia.
4) Al corso di formazione sono ammesse esclusivamente persone che presentino i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della funzione di agente venatorio di professione e che siano in possesso dell’attestato di bilinguismo B1 (ex liv. C).
5) Lo svolgimento del corso di formazione, con l’indicazione dei requisiti minimi, il profilo del candidato/della candidata, le modalità di ammissione e di valutazione finale, viene reso pubblico tramite comunicato stampa, il sito internet della Provincia e il giornalino dell’Associazione Cacciatori incaricata, in base alla legge, dell’amministrazione delle riserve di caccia. Le richieste di partecipazione vanno inviate all’Associazione Cacciatori; in esse il candidato/la candidata deve dichiarare in quale unità generale di cui al punto 2) è disponibile ad assumere servizio nei primi 5 anni dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione. Per essere ammesso al corso ogni candidato/candidata può indicare al massimo due unità generali. Il candidato/La candidata che, una volta abilitato/abilitata, rinuncia ad un posto di lavoro in una delle due unità generali indicate senza un fondato motivo, deve restituire alla Provincia la somma spesa da quest’ultima per il corso di formazione, maggiorata degli interessi legali.
6) L’ammissione delle candidate e dei candidati idonei al corso avviene attraverso una selezione effettuata dall’Associazione Cacciatori incaricata, in base alla legge, dell’amministrazione delle riserve di caccia. L’Associazione nomina a tal fine una commissione di tre componenti, di cui almeno uno appartenente alla ripartizione provinciale competente per la caccia e uno in possesso di una qualificazione professionale nel settore della comunicazione o della psicologia.
7) La commissione valuta, in base alla documentazione presentata e alle competenze richieste, l’idoneità tecnico-operativa e l’attitudine personale per svolgere l’incarico di agente venatorio e assegna un punteggio massimo di 100/100 articolato come segue:
– max 30 punti per le qualifiche tecnico-operative e per il curriculum lavorativo
– max 40 punti per le conoscenze tecnico-operative e linguistiche e per la capacità d’uso degli strumenti della comunicazione (PC, cellulare, ecc.)
– max 30 punti per le attitudini personali e le competenze sociali.
L’idoneità all’esercizio della professione di agente venatorio viene stabilita sulla base di un colloquio, di prove scritte e della trattazione di casi esemplari da gestire con un comportamento di volta in volta adeguato alla situazione.
8) L’ammissione al corso avviene esclusivamente con riferimento alla graduatoria conseguente alla selezione, rispettando il fabbisogno di cui al punto 2. La graduatoria entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Direttore dell’Ufficio Caccia e pesca. Contro tale decisione è possibile presentare ricorso alla Giunta provinciale, tramite l’Ufficio stesso, entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
9) Le comunicazioni, gli inviti e la pubblicazione dei risultati della selezione avverranno esclusivamente attraverso il sito internet, che sarà espressamente indicato nel bando.
10) L’Agenzia Demanio provinciale fissa la quota di partecipazione al corso.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1072 del 4 ottobre 2016 è revocata.