...omissis...
1) le provvidenze previste nelle deliberazioni n. 1328 del 17.11.2015, n. 1296 del 22.11.2016 e n. 456 del 18.4.2017 sono sospese a tempo indeterminato a far data dall’efficacia della presente deliberazione;
2) rimangono escluse dalla sospensione di cui al punto 1) le domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa di eventi atmosferici o eventi causalmente connessi con gli stessi, o di adempimenti particolarmente gravosi imposti dalla pubblica amministrazione;
3) il comma 3 dell‘articolo 4 dell’Allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1328 del 17.11.2015 è così sostituito:
“3. L’inizio dei lavori può avere luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la non finanziabilità dell’intervento.”
4) il comma 7 dell‘articolo 5 dell’Allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 del 22.11.2016 è così sostituito:
“7. L’inizio dei lavori può avere luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la non finanziabilità dell’intervento.”
5) il comma 8 dell‘articolo 5 dell’Allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 456 del 18.04.2017 è così sostituito:
“8. L’inizio dei lavori può avere luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la non finanziabilità dell’intervento.”
Sono esclusi da tale nuova disciplina i lavori, i quali siano già stati iniziati e ciò sia confermato da una dichiarazione di inizio lavori, protocollata dal Comune.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.