1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle dichiarazioni sostitutive relative ai contributi per i quali è stato liquidato il saldo. Può inoltre procedere alla verifica di congruità dei costi orari.
2. L’individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da una apposita commissione. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità dalla lista dei contributi erogati nell’anno di riferimento. La commissione è nominata dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente ed è composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente, dalla direttrice/dal direttore dell’Agenzia per la famiglia e da un funzionario esperto/una funzionaria esperta.
3. Nei controlli viene esaminata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di rendicontazione dal/dalla rappresentante legale dell’ente beneficiario del contributo e viene verificata la regolarità della documentazione contabile in originale e la sua conformità in relazione alle ore di assistenza rendicontate. A tal fine gli enti gestori devono consentire all’Agenzia per la famiglia l’accesso alla loro documentazione contabile e provvedere a fornire le necessarie informazioni ai sensi delle norme vigenti in materia.
4. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Agenzia per la famiglia.
5. Gli enti gestori devono mettere a disposizione dei Comuni soggetti a controllo la documentazione originale in loro possesso.
6. I controlli possono essere effettuati anche in collaborazione con funzionari di altre ripartizioni dell’Amministrazione provinciale, mediante sopralluogo presso la sede dell’ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione originale di spesa.