1. La rendicontazione e la domanda di liquidazione devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione, o di imputazione della spesa se diverso, pena la revoca del beneficio.
2. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato. Se il beneficiario ha percepito un anticipo, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
3. Il rendiconto, consistente in una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da redigersi sull’apposito modulo predisposto dall’Agenzia per la famiglia, deve riportare:
a) le ore di servizio fatturate agli utenti in base al sistema tariffario nell’anno di riferimento;
b) le entrate suddivise tra la quota dovuta in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e l’eventuale quota ulteriore a carico delle famiglie che hanno usufruito del servizio al di fuori del proprio territorio comunale ai sensi dell’articolo 9, comma 8, dei presenti criteri.
4. Per le microstrutture il Comune deve rendicontare alla Provincia le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario, distinte per singola struttura e Comune di provenienza dei bambini e delle bambine, e dichiarare l’avvenuto pagamento all’ente gestore delle ore di assistenza rendicontate.
5. Per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia l’ente gestore deve rendicontare alla Provincia le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario, distinte per Comune di competenza. Alla rendicontazione l’ente gestore deve allegare anche il report annuale delle ore erogate inviato ad ogni Comune. Nel corso dell’anno, l’ente gestore informa regolarmente i singoli Comuni in merito alle ore di assistenza erogate e fatturate in base al sistema tariffario agli utenti residenti o aventi stabile dimora nel rispettivo territorio.
6. Non devono essere rendicontati i costi e le entrate relativi alle ore di assistenza non cofinanziate dagli enti pubblici. Queste ore vengono comunque rilevate separatamente a fini amministrativi e statistici.
7. Il contributo spettante viene rideterminato, nei limiti dell’importo del contributo concesso, sulla base delle ore fatturate agli utenti in base al sistema tariffario nell’anno di riferimento e tenuto conto della effettiva compartecipazione tariffaria da parte degli utenti stessi.
8. Qualora in sede di rendicontazione l’ente non documenti una spesa a suo carico pari almeno all’anticipo già percepito, deve restituire l’importo eccedente maggiorato degli interessi legali.
9. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla data di presentazione del rendiconto e della domanda di liquidazione, e vengono sospesi per l’acquisizione delle informazioni o dei documenti necessari a regolarizzare la rendicontazione.