1. Le domande di liquidazione dei contributi, compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio Energia e tutela del clima e corredate della documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it.
2. Le spese devono essere rendicontate dai beneficiari entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine, senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile ai beneficiari, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.
3. In caso di lavori la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, i beneficiari devono rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2.
4. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali in formato XML e la relativa conversione in PDF tramite il “Sistema di Interscambio” (Sdl) (contenente tutti gli elementi della fattura, compresi gli identificativi di trasmissione). Nei casi in cui non sia obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica, vanno allegate le fatture originali in formato digitale. Le fatture devono riportare una descrizione dettagliata dei costi; in alternativa è necessario allegare alla domanda di liquidazione le distinte riportanti la descrizione dettagliata dei costi relativi alle fatture inoltrate. Inoltre, le fatture devono riportare il codice di progetto CUP.
5. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le quietanze di pagamento delle fatture. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili che attestino che la transazione sia stata eseguita.
6. Ai fini della liquidazione, la data delle fatture deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione degli interventi di ripristino di allacciamenti alla rete elettrica in caso di calamità naturali. La data delle fatture per la progettazione, per la richiesta di permessi, per la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo e per la realizzazione di studi di fattibilità può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, in quanto si tratta di attività propedeutiche necessarie prima della presentazione della domanda di contributo.
7. Le fatture devono essere intestate ai beneficiari.
8. I contributi possono essere liquidati solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica, necessari alla realizzazione dell’intervento.
9. I contributi vengono liquidati in un’unica soluzione. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste, il contributo viene ridotto in proporzione.
10. In caso di domande incomplete che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione il contributo concesso non può essere liquidato e pertanto deve essere revocato. Il termine suddetto può essere prorogato, su istanza e per giustificati motivi, al massimo di ulteriori 30 giorni.