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1. Sono cumulabili con le agevolazioni della Provincia di cui alle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4, 15 aprile 1991, n. 9, e 20 agosto 1972, n. 15, i crediti d’imposta generali per le imprese e le garanzie concesse alle medesime ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e 1407/2013.
2. Sono cumulabili con le agevolazioni della Provincia di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, gli incentivi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni concessi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019, nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 1407/2013.
3. La cumulabilità trova applicazione per tutte le domande giacenti presso la Ripartizione provinciale Economia e presso l’Area funzionale turismo.
4. I beneficiari sono obbligati a trasmettere ai competenti uffici statali e provinciali che erogano i contributi e i finanziamenti tutte le informazioni necessarie per il calcolo delle agevolazioni.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.