Criteri per il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero
1. I presenti criteri disciplinano il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero da parte della Protezione civile nonché la partecipazione delle persone responsabili per gli animali, di seguito denominate responsabili, ai costi del trasporto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9.
1. Il recupero di animali da reddito mediante trasporto in elicottero è consentito solo all’interno dei confini provinciali e nel rispetto di quanto previsto dai presenti criteri.
2. Gli animali possono essere recuperati solo se si trovano in una zona impervia che non può essere raggiunta con alcun altro mezzo di trasporto.
3. Di norma può essere recuperato solo bestiame vivo (bovini, cavalli e altri animali da reddito di grande taglia). Gli animali di piccola taglia (quali ad esempio ovini, caprini e simili) e gli animali morti possono essere recuperati solo nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, e 5, comma 1.
1. In caso di recupero di bestiame vivo, il/la responsabile deve partecipare ai costi del trasporto nella seguente misura:
a) importo forfettario di 200,00 euro per ogni animale di età fino a 18 mesi;
b) importo forfettario di 300,00 euro per ogni animale di età superiore a 18 mesi.
2. Se è possibile recuperare più animali con un unico volo, la quota di partecipazione del/della responsabile corrisponde all’importo forfettario di 300 euro per volo.
1. Gli animali di piccola taglia possono essere recuperati mediante trasporto in elicottero solo nel caso in cui si tratti di almeno quattro animali.
2. La quota di partecipazione del/della responsabile corrisponde all’importo forfettario di 200 euro per volo.
1. Gli animali morti possono essere recuperati mediante trasporto in elicottero solo se la rimozione con altri mezzi non è possibile e l’interramento o l’abbandono della carcassa non può essere autorizzato per motivi sanitari, igienici o tecnico-ambientali.
2. Il/La responsabile deve partecipare ai costi del trasporto secondo quanto previsto dall’articolo 3 e dall’articolo 4, comma 2.
1. Il trasporto di foraggio mediante elicottero rientra nel servizio di cui ai presenti criteri solo in casi d’emergenza, quali per esempio nevicate eccezionali durante il periodo d’alpeggio sulle malghe.
1. L’intervento mediante elicottero può essere richiesto all’Agenzia per la Protezione civile esclusivamente dal coordinatore/dalla coordinatrice competente o dal direttore/dalla direttrice del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige con una chiamata al numero d’emergenza del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano. Alla suddetta persona compete l’accertamento dell’effettiva necessità dell’intervento.
1. I costi dell’intervento di recupero non a carico del/della responsabile ai sensi dei presenti criteri sono a carico dell’Agenzia per la Protezione civile.