1. Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono ammissibili agli aiuti le seguenti iniziative e i relativi costi:
a) Azioni pubblicitarie e relativi costi: pubblicità sui giornali, riviste, a mezzo radio, televisione e internet, cartellonistica, sponsorizzazioni, materiale pubblicitario, volantini, manifesti e altri stampati, promozione delle vendite, attività promozionali presso punti di vendita senza degustazione, punti di informazione, attività di pubbliche relazioni e convegni. Le iniziative destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli o le informazioni fattuali sui beneficiari dell’Alto Adige o beneficiari che producono un determinato prodotto agricolo devono essere neutre e tutti i beneficiari interessati devono avere la medesima possibilità di figurare nelle pubblicazioni. Le pubblicazioni sono ammissibili se non fanno riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine particolari. L'unica eccezione è il riferimento all'origine di prodotti agricoli coperti da:
1) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall'Unione;
2) regimi di qualità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 702/2014, purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.
b) Azioni per la promozione della commercializzazione e relativi costi:
1) organizzazione di fiere ed esposizioni o partecipazione a tali manifestazioni e relativi costi di iscrizione, di viaggio e per il trasporto di animali, costi per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento, affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, premi simbolici fino a un valore di 1.000,00 euro per premio e vincitore. I premi simbolici sono ammissibili se versati al prestatore delle azioni promozionali, se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna;
2) iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi, analisi di mercato e di marketing.
c) Campagne informative per consumatori quali: attività di informazione e divulgazione di conoscenze scientifiche su prodotti agricoli generici e sui loro benefici nutrizionali, sui marchi di qualità e sulla relativa disciplina. Le campagne di informazione non possono riguardare gruppi di prodotti, prodotti specifici o prodotti espressamente indicati per indurre all’acquisto di un determinato prodotto provvisto di marchio di qualità.
d) Misure volte all’attuazione dei programmi di controllo di qualità. Sono ammissibili agli aiuti, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014, i costi per i controlli di qualità sui prodotti agroalimentari, purché siano effettuati da un apposito organismo certificato e le relative spese siano documentate dallo stesso. I relativi contributi devono essere erogati all’organismo responsabile delle misure di controllo.
2. Sono ammissibili agli aiuti, in applicazione della disciplina “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, i costi per attività promozionali presso i punti vendita, attività di pubbliche relazioni e convegni di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12.