(1) L’articolo 32, comma 2, del contratto collettivo di comparto del 27 giugno 2013 è così sostituito:
“2. Il titolo di precedenza di cui al comma 1 a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 non ha effetto nei confronti del personale che, con riferimento alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per l’iscrizione in graduatoria, abbia nella relativa materia, maturato un’anzianità di servizio di almeno un anno.”