1. Il Comitato è composto da nove membri, i quali provengono dai seguenti settori e hanno il compito di rappresentare tutte le organizzazioni appartenenti al settore di provenienza:
a) tre dei comuni appartenenti al distretto, i quali – fatta eccezione per Bolzano – non possono appartenere al medesimo comune;
b) il distretto sociale;
c) i servizi sanitari del distretto;
d) il “terzo settore” attivo nel settore sanitario e sociale;
e) le strutture e le associazioni formative esistenti sul territorio del distretto;
f) le strutture e le associazioni culturali esistenti sul territorio del distretto.
2. I componenti del Comitato, entro 30 giorni dalla prima convocazione, possono cooptare due ulteriori componenti aventi diritto di voto, che si sono distinti sul territorio per particolari capacità di lavorare in rete.
3. Per particolari settori di competenza il Comitato può istituire sottogruppi qualificati, di cui possono far parte anche persone che non sono componenti del Comitato. Al momento dell’istituzione dei sottogruppi, il Comitato definisce i compiti, la finalità e la durata lavorativa/occupazionale di tali persone.
4. Alle sedute del Comitato possono essere di volta in volta invitati anche esperti esterni senza diritto di voto.