1. Per particolari metodologie didattiche e tipologie di offerta formativa, di cui all’art. 12, comma 5 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 e successive modifiche, si intendono concetti, metodi e progetti didattici sviluppati e consolidati nel sistema di istruzione.
Esse mirano al raggiungimento degli obiettivi formativi, corrispondono al profilo formativo della scuola e richiedono da parte del personale insegnante particolari e specifiche competenze disciplinari, didattiche o linguistiche.
2. Sono definite particolari metodologie didattiche:
a) l’insegnamento nelle classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori;
b) l’insegnamento di discipline non linguistiche secondo la modalità didattica CLIL.