1. Nel settore delle acque di balneazione le competenze ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, sono conferite all’Agenzia provinciale per l’ambiente.
2. Nel settore delle acque di piscine e piscine naturali le competenze vengono suddivise come segue:
Agenzia provinciale:
a) Esecuzione delle analisi secondo i criteri e i limiti, sia chimici che batteriologici;
Comprensori Sanitari:
a) Vigilanza, controllo e prelievi presso gli stabilimenti balneari e le piscine pubbliche, nonché le piscine annesse ad esercizi pubblici e le piscine naturali;
3. Nel settore delle acque ad uso umano le competenze vengono ripartite come segue:
I) acque di falda destinate al consumo umano:
Agenzia provinciale:
a) supporto analitico al settore di competenza dei Comprensori sanitari,
b) trasmissione dei dati ai Ministeri competenti,
c) redazione dello studio di falda.
Comprensori Sanitari:
a) effettuazione di controlli finalizzati e periodici alla scaturigine, al punto di presa delle acque, agli impianti di adduzione, accumulo e potabilizzazione, alla rete di distribuzione,
b) emanazione del giudizio di idoneità all’uso,
c) effettuazione dei prelievi ed emanazione del giudizio di qualità dell’acqua alla scaturigine.
II) Acque superficiali destinate al consumo umano:
Agenzia Provinciale:
a) il prelievo dei campioni e il rilevamento delle caratteristiche,
b) proposte di classifizione
Comprensori Sanitari:
a) effettuazione di controlli periodici.
4. Per il settore acque minerali e termali vale quanto previsto dall’allegato 1 della deliberazione della Giunta Provinciale del 27 gennaio 1997, n. 275.