Indicazioni per il riconoscimento dell’offerta formativa extrascolastica dell’Area musicale, delle scuole di musica e del Conservatorio di musica da parte delle scuole in lingua italiana ai sensi dell’art. 1/quater della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5;
1. La richiesta di riconoscimento delle attività formative extrascolastiche, di cui all’art. 1/quater della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, deve essere presentata alla scuola di appartenenza dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dalle studentesse/dagli studenti maggiorenni, contestualmente all’iscrizione alle suddette attività e comunque non oltre il 20 agosto di ogni anno scolastico.
2. La scuola, come previsto dall’art. 1/quater della citata legge provinciale, può conseguentemente riconoscere l’attività per la quale è stata fatta richiesta.
Il riconoscimento da parte della scuola avverrà con riferimento alle Indicazioni provinciali e al curricolo di Istituto, previa delibera del Collegio dei docenti che stabilisce i criteri di qualità e le disposizioni dettagliate per il riconoscimento e la collaborazione con l’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica, inserendoli nel piano dell’offerta formativa.
I tempi e l’organizzazione dell’esonero potranno essere modulari e comunque dovranno essere concordati con l’Istituzione scolastica.
3. La scuola dà comunicazione agli esercenti la potestà genitoriale e alle studentesse o agli studenti maggiorenni della decisione in merito alla richiesta di riconoscimento.
4. L’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica prevedono all’interno del piano formativo le attività destinate agli/alle alunni/e delle scuole del 1° e 2° ciclo di istruzione.
Tali attività saranno coerenti con le attività previste dal piano formativo dell’Istituzione scolastica.
5. L’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica individuano le modalità e i criteri di valutazione degli/delle alunni/e.
6. Conseguentemente l’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica formulano per ogni alunno/a, sulla base di una griglia di valutazione degli apprendimenti, un giudizio sulle competenze acquisite da esprimersi con voti in cifre nella scala decimale (dal cinque al dieci nella scuola primaria, dal 4 al 10 nella scuola secondaria di I° grado); tale valutazione dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica presso la quale l’alunno/a è iscritto.
L’invio dovrà avvenire almeno dieci giorni prima delle valutazioni intermedie e finali del Consiglio di classe.
La valutazione fa riferimento alle Indicazioni provinciali vigenti e alle delibere provinciali n. 2485 del 12 ottobre 2009 e n. 1020 del 4 luglio 2011, che definiscono i criteri generali per la valutazione delle alunne e degli alunni.
7. L’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica comunicheranno almeno dieci giorni prima delle valutazioni intermedie e finali del Consiglio di classe le assenze dei/delle singoli/e alunni/e all’Istituzione scolastica di pertinenza, al fine della verifica della validità dell’anno scolastico.
In caso di assenze frequenti e ripetute la segnalazione alle scuole dovrà avvenire con tempestività a prescindere dalle scadenze precedentemente indicate.
8. In ottemperanza alla normativa riguardante la certificazione delle competenze, l’Area musicale, le scuole di musica e il Conservatorio di musica - per le proprie attività - formuleranno e invieranno all’istituzione scolastica, unitamente alla valutazione di cui al punto 6, la certificazione delle competenze.
9. L’offerta formativa dell’Area musicale, delle scuole di musica e del Conservatorio di musica sarà compatibile con il piano orario dell’istituzione scolastica e si articolerà in unità orarie coerenti con le stesse dell’Istituzione scolastica presso la quale l’alunno/a è iscritto/a.
L’esonero dall’attività curricolare non può determinare obblighi di vigilanza da parte dell’Istituzione scolastica.
L’uscita da scuola degli/delle studenti/studentesse è regolata dalle stesse disposizioni previste per le lezioni ordinarie.