Premesso che:
- Col Contratto Collettivo intercompartimentale del 26.1.2015 sono state regolamentate in modo nuovo le modalità di concessione dei distacchi e dei permessi sindacali ai sensi del Decreto Legislativo del 24.06.2014 n. 90.
- Nel predetto Contratto Collettivo intercompartimentale è previsto che a livello di intercomparto sono concessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative un totale equivalente a 30,5 distacchi sindacali retribuiti a tempo pieno. Alle Confederazioni sindacali è riconosciuto un ulteriore distacco aggiuntivo a tempo pieno.
- I funzionari e le funzionarie delle Organizzazioni sindacali rappresentative hanno inoltre titolo a richiedere permessi sindacali retribuiti su base oraria per l’espletamento del loro mandato e per la partecipazione a sedute dei rispettivi organi statutari e organi di direzione. Il totale delle ore per i permessi sindacali è calcolata conteggiando 1,5 ore per il numero dei dipendenti al 30 novembre 2014. Tale cifra viene ridotta del 10% se si tratta di Confederazioni sindacali e suddiviso in base al rapporto degli iscritti tra le singole organizzazioni sindacali.
- I permessi sindacali che spettano ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) a livello di istituzione scolastica sono esclusi dal presente accordo. Inoltre il totale delle ore che ai sensi del punto 3 sono necessarie per consentire la partecipazione a congressi che si svolgono a livello provinciale o nazionale. non viene portato in detrazione.
- Ulteriori modalità di utilizzo di permessi sindacali possono essere definiti a livello di comparto.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art 3, comma 5 del Contratto Collettivo di Intercomparto del 26.01.2015, i rappresentanti delle Intendenze scolastiche e delle organizzazioni sindacali del personale docente, concordano sulle seguenti modalità di fruizione dei permessi sindacali
1. Ore di permessi sindacali per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2017-2018 (articolo 3, comma 2)
Il numero delle ore di permessi sindacali per gli anni scolastici 2015/2016, 2016-2017 e 2017/2018, ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, vengono stabiliti annualmente e attribuiti alle Organizzazioni sindacali.
2. Permessi cumulabili per l’anno scolastico 2015/2016 (articolo 3, comma 5): definizione, misura e aumento
- I permessi cumulabili sono permessi che sono richiesti per l’intero anno scolastico e che comportano una riduzione dell’orario settimanale di insegnamento.
- Nell’anno scolastico 2015/2016, i/le funzionari/funzionarie delle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere esonerati dal servizio fruendo di permessi cumulabili, nella seguente misura:
- SGBCISL: 1,5
- FLC-GBW CGIL-AGB: 0,5;
- SGK UIL Scuola: 0,25;
- ASGB SSG: 0,5.
- I permessi sindacali cumulabili per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 saranno oggetto di contrattazione in riferimento ai permessi di cui al punto 1 e alla regolamentazione che sarà adottata negli altri comparti dell’Ammini-strazione.
- A richiesta delle organizzazioni sindacali, i permessi cumulabili possono essere aumentati ai sensi del comma 2 nella misura in cui vengono rimborsate le maggiori spese a carico dell’Amministrazione risultanti dalla differenza stipendiale e dai connessi oneri sociali
3. Termini per la richiesta di distacchi sindacali e permessi cumulabili per gli anni scolastici 2015/2016 – 2017/2018
La richiesta di fruizione di distacchi sindacali e di permessi cumulabili per l’anno scolastico 2015/2016 deve essere presentata alla competente Intendenza scolastica entro il 15 luglio 2015. Per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 il termine di presentazione delle istanze è fissato al 20 giugno.
Nel caso un’Organizzazione sindacale non richieda di fruire dell’intero contingente di cui al punto 2 entro la data indicata, la differenza delle ore può essere fruita come permessi sindacali non cumulabili. E’ data la possibilità di trasferire il contingente orario spettante, in toto o parzialmente, ad altre Organizzazioni sindacali. A tal proposito la competente Intendenza scolastica deve essere informata per iscritto.
4. Determinazione dei permessi sindacali cumulabili
Nella determinazione dei permessi sindacali cumulabili vengono considerate 1.976 ore per un tempo pieno e una relativa percentuale nel caso di permesso a tempo parziale per un intero anno.
5. Permessi sindacali non cumulabili: modalità di richiesta e determinazione del numero delle ore
I permessi sindacali non cumulabili possono essere fruiti dalle Organizzazioni sindacali per una mezza giornata, per un giorno intero o, al massimo, per tre giornate intere consecutive. Tra la fruizione di due permessi sindacali, di norma, devono trascorrere almeno 14 giorni.
Le Organizzazioni sindacali rappresentative, nell’anno scolastico 2015-2016, dispongono delle seguenti ore di permessi sindacali non cumulabili:
- SGBCISL: 5.472
- FLC-GBW CGIL-AGB: 1.361
- SGK UIL: 820
- ASGB SSG: 1.756.
Per un permesso di mezza giornata sono detratte dal contingente 3,25 ore, per una giornata intera 6,5.
Le Organizzazioni sindacali per poter fruire di permessi non cumulabili devono fare richiesta alla competente Intendenza scolastica e al competente dirigente scolastico almeno 5 giorni prima. Se l’Intendenza scolastica non comunica la presenza di motivi ostativi relativi all’esaurimento delle ore o al mancato rispetto delle norme contrattuali, il dirigente scolastico dispone la fruizione dei permessi. Durante gli scrutini e gli esami di stato della scuola secondaria di primo e di secondo grado non possono essere fruiti permessi sindacali non in cumulo.
6. Congressi sindacali nazionali e provinciali
Le ore necessarie per la partecipazione ai congressi nazionali e provinciali dei rappresentanti sindacali non vengono detratte dal contingente dei permessi sindacali. Le organizzazioni sindacali devono comunicare al competente dirigente sindacale e nominativi dei delegati sindacali almeno 5 giorni prima dell’inizio del congresso.
7. Esoneri delle Rappresentanze Sindacali unitarie (RSU)
Alle Rappresentanze Sindacali unitarie spettano 45 ore di permessi per anno scolastico per lo svolgimento delle loro funzioni in base alle norme vigenti. Per le ore di permesso richieste non può essere in nessun caso assunto un supplente. Il conteggio delle ore avviene in base alle regole di cui al punto 5 e, in accordo tra le Rappresentanze Sindacali unitarie a livello di scuola e il dirigente scolastico competente, possono essere fruite anche durante singole ore di lezione. In tale caso viene detratta 1 ora di permesso sindacale. La metà delle ore può essere fruita anche per la formazione.