1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande di aiuto presentate.
2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.
3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura o del Servizio Veterinario che redigono un verbale di accertamento.
4. Il controllo è finalizzato ad accertare il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.