(1) Il presente contratto collettivo di comparto si applica al personale di comparto dell’Amministrazione provinciale.
(2) La disciplina contenuta nel presente contratto costituisce attuazione dell’articolo 3, comma 5 del contratto collettivo intercompartimentale (CCI) sui distacchi e permessi sindacali del 26 gennaio 2015.
(1) Le disposizioni del presente contratto hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 2015.
(1) Il contingente complessivo delle ore di permessi sindacali è stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del CCI del 26 gennaio 2015 e attribuito alle Organizzazioni sindacali.
(1) I permessi sindacali non cumulabili sono utilizzati dalle/dai dirigenti delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del loro mandato e la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi e statutari della rispettiva organizzazione sindacale, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle delle organizzazioni sindacali.
(2) I permessi non cumulabili sono permessi retribuiti che di regola non durano più di tre giornate lavorative consecutive. Questi permessi possono essere fruiti per singole ore, per mezze giornate o per giornate intere. Tra la fruizione di due permessi deve trascorrere, di norma, un periodo di lavoro effettivo di durata almeno equivalente alla durata del precedente permesso. Le ore dei permessi non cumulabili sono detratte dal contingente attribuito ai sensi dell’articolo 3, calcolando per ogni permesso di mezza giornata 3,48 ore e per ogni giornata intera 7,36 ore. Per il personale insegnante in merito ai permessi orari si applicano i coefficienti di cui all’articolo 23, comma 2 del contratto di comparto del 27.06.2013.
(3) La richiesta di fruizione di permessi non cumulabili è comunicata da parte della rispettiva organizzazione sindacale, in forma scritta, entro un termine congruo e comunque almeno tre giorni lavorativi prima del permesso.
(4) Nelle scuole questi permessi non sono consentiti durante le attività di valutazione e durante gli esami.
(1) I permessi cumulabili sono permessi retribuiti che sono richiesti di regola per almeno un anno e comunque per un periodo di lunga durata e che comportano una riduzione dell’orario settimanale di servizio. Essi possono essere fruiti anche per un periodo ininterrotto di tre anni fino al 31 marzo 2018 e fino al 31 agosto 2018 per il personale delle scuole provinciali e le scuole dell’infanzia.
(2) Le dirigenti/i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere esonerati dal servizio fruendo di permessi cumulabili, esclusi permessi annuali a tempo pieno, nella seguente misura:
(3) Per i permessi effettivamente fruiti di cui al comma 2 sono detratte annualmente, per ogni unità, 1.976 ore dal rispettivo contingente attribuito ai sensi dell’articolo 3.
(4) Le richieste per permessi cumulabili sono inoltrate entro quindici giorni lavorativi prima del loro inizio.
(5) Le unità di permessi cumulabili stabilite al comma 2:
(1) Su richiesta delle organizzazioni sindacali l’Amministrazione provinciale può provvedere per il personale in aspettativa non retribuita per motivi sindacali ai sensi dell’articolo 5 del CCI 26.01.2015, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la Provincia all’inizio del collocamento in aspettativa, e al versamento degli oneri riflessi; le organizzazioni sindacali sono tenute a rimborsare all’Amministrazione tutti gli importi da questa anticipati, inclusi gli oneri riflessi ed il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato maturato per questo periodo.