(1) Alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello intercompartimentale ai sensi della vigente disciplina, incluso il comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con almeno 500 iscritti in almeno un comparto, sono concesse complessivamente 30,5 unità a tempo pieno di distacchi sindacali retribuiti per i rispettivi dirigenti sindacali.
(2) In aggiunta ai distacchi di cui al comma 1, alle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi del contratto collettivo del 13 aprile 1999, sia a livello intercompartimentale, sia a livello di comparto del personale delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, è concesso un distacco sindacale a tempo pieno.
(3) Al personale in distacco sindacale ai sensi dei commi 1 e 2 sono corrisposti tutti gli assegni previsti dalle vigenti disposizioni, escluse le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario, le missioni o i servizi e le funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni realmente rese.
(4) I periodi di distacco sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. La progressione economica di cui ai commi 1,2,3,4, e 5 dell’articolo 76 del contratto collettivo intercompartimentale 12.02.2008 viene attribuita d’ufficio. Per il personale insegnante, dirigente e ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado collocato in distacco sindacale retribuito, la progressione economica prevista dalla disciplina contrattuale a livello statale e provinciale viene attribuita d’ufficio.
(5) Il distacco sindacale ha termine con la cessazione per qualsiasi causa del mandato sindacale.