(1) Il datore di lavoro stabilisce per ogni operaio un punto di raccolta.
(2) Qualora il percorso tra il luogo di residenza, ovvero di dimora dell’operaio, ed il punto di raccolta di cui al comma 1 non superi la distanza di 5 km, sarà cura dell’operaio raggiungerlo a proprie spese. Qualora venga superata detta distanza, all’operaio saranno rimborsate le spese per il percorso eccedente.
(3) Il viaggio dal punto di raccolta di cui al comma 1 fino al cantiere prosegue in gruppo. Qualora a tal fine, invece del datore di lavoro, sia un operaio a mettere a disposizione un automezzo, egli percepirà un rimborso delle spese per i chilometri percorsi dal punto di raccolta, aumentando il chilometraggio in ragione del 10 % per ogni passeggero trasportato. Inoltre gli viene rimborsato il chilometraggio tra residenza ovvero dimora e punto di raccolta.
(4) Per il rimborso delle spese di viaggio si applicano le stesse tariffe valide per i dipendenti provinciali.
(5) Qualora il tempo di percorrenza tra il punto di raccolta ed il cantiere superi i 60 minuti giornalieri, il tempo eccedente viene considerato come prestazione di lavoro.
(6) L’automezzo verrà parcheggiato il più vicino possibile al cantiere. Il tempo da considerarsi come prestazione di lavoro decorre comunque dal momento in cui viene lasciato l’automezzo.
(7) All’operaio che metta a disposizione il proprio veicolo privato al fine di effettuare il percorso dal punto di raccolta al cantiere o che debba percorrere un tragitto di più di 5 km dal luogo di residenza o dimora al punto di raccolta, è riconosciuto, su propria domanda, il rimborso dei danni causati al proprio veicolo su tali tragitti nonché il rimborso di eventuali spese connesse.
(8) Costituiscono presupposti per il rimborso:
- che il danno non sia stato causato con dolo o colpa grave dallo stesso operaio;
- che lo stesso sia stato immediatamente comunicato e rilevato oppure attestato entro le 48 ore successive dall’assistente di cantiere;
- il danno può essere riconosciuto anche successivamente dal direttore dei lavori in base ad idonei mezzi di prova.
(9) L’operaio deve presentare i seguenti documenti:
- domanda di rimborso del danno sofferto (in carta libera) comprensiva di una relazione sull’incidente e descrizione del danno ed attestazione e relazione dell’assistente di cantiere;
- preventivo dei lavori di riparazione, aventi attinenza diretta con il sinistro;
- originale della fattura quietanzata o ricevuta fiscale a riparazione avvenuta, rispettivamente valore del veicolo al momento del sinistro (secondo “Quattroruote”).
(10) Non sono prese in considerazione domande di rimborso di danni, il cui importo non raggiunga i 100 euro.
(11) In caso di danni da ascriversi, a giudizio del direttore dei lavori, in tutto o in parte alla responsabilità di terzi, lo stesso può provvedere al rimborso anticipato dei danni subiti dall’operaio, previa surroga nell'eventuale diritto al risarcimento dei relativi danni nei confronti dei terzi ritenuti responsabili da parte dell’ufficio centrale competente per i lavori in economia (entro i due anni dal fatto).