(1) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.
(2) Chi contravviene alla disposizione sul ripristino dello stato dei luoghi dopo la cessazione della servitù, di cui all’articolo 14, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 100,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.
(3) Chi contravviene alla disposizione sulle lievi modifiche ammissibili di cui all’articolo 19, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro.
(4) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione al comune di cui all’articolo 19, comma 3, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro. 30)
(5) Chi contravviene alla disposizione sulle difformità sostanziali di cui all’articolo 20, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
(6) Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 21, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.
(7) Chi non rispetta i termini di scadenza della concessione di cui all’articolo 24, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro.
(8) Chi contravviene all’obbligo di presentazione di cui all’articolo 25, comma 1, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.
(9) Chi contravviene all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 25, comma 2, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 3.000,00 euro a 9.000,00 euro.
(10) Chi contravviene alla disposizione sulle verifiche e sulla sicurezza di cui all’articolo 26 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.
(11) Chi contravviene alle disposizioni sullo smantellamento degli impianti di cui all’articolo 31 è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 6.000,00 euro a 18.000,00 euro; in caso di superfici superiori a 50 metri quadrati, la sanzione è aumentata di 300,00 euro per ogni ulteriore metro quadrato.
(12) In caso di concessione per piccole derivazioni è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro chi:
- realizza opere di derivazione abusive;
- non rispetta la portata d’acqua residua prescritta;
- attua abusivamente varianti sostanziali a derivazioni;
- non osserva il periodo di utilizzo e la quantità d’acqua concessa;
- deriva senza concessione, 31)
- non garantisce la quantità d’acqua per gli usi prioritari potabile e agricolo ai sensi dell’articolo 13 della Parte 3 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2017, oppure ostacola l’intesa relativa a queste finalità tra i concessionari. 32)
In caso di ripetuta violazione della disposizione di cui alla lettera f) la concessione è revocata. 33)
(13) La sanzione amministrativa di cui al comma 12 è triplicata per le medie derivazioni.
(14) In caso di concessione per piccole derivazioni, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro chi:
- effettua varianti non autorizzate alle opere di derivazione;
- non osserva le prescrizioni generali e speciali della concessione;
- mantiene le opere di presa, raccolta, adduzione o restituzione in stato di funzionamento non regolare.
(15) In caso di concessioni per medie derivazioni la sanzione amministrativa di cui al comma 14 va da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro.