(1) Nel provvedimento di cui all’articolo 5, comma 2, sono inoltre fissati il luogo, il giorno e l’ora del sopralluogo.
(2) Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione.
(3) L’ufficio competente può differire la data del sopralluogo, se i siti da esaminare non sono accessibili o la situazione meteorologica non lo permette; in tal caso il relativo termine è sospeso.
(4) Al sopralluogo sono invitati il richiedente o i richiedenti o i loro delegati e gli uffici della Conferenza dei servizi.
(5) Per le medie derivazioni sono invitati al sopralluogo anche i proprietari tavolari dei diritti reali interessati.
(6) Nel caso in cui la notificazione individuale dell’invito risulti difficile per il rilevante numero dei proprietari e titolari di diritti reali o sia difficile l’identificazione di tutti, la pubblicazione di cui all’articolo 5, comma 2, avviene per la durata di 30 giorni sulla Rete civica dell’Alto Adige e anche per pubblica affissione all’albo dei comuni interessati.
(7) Al sopralluogo può partecipare chiunque.