1. Sono ammissibili a contributo le seguenti iniziative:
a) capitalizzazione iniziale e successivi consistenti aumenti di capitale richiesti per incrementare la produzione ovvero per la trasformazione, riconversione, ristrutturazione o l’ammodernamento dell'impresa;
b) acquisizione, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli immobili da destinare all'esercizio dell'attività dell’impresa;
c) acquisto di macchinari, attrezzature, impianti ed automezzi utilizzabili esclusivamente nell'esercizio dell'impresa;
d) locazione finanziaria di beni mobili ed immobili di cui alle lettere b) e c), con obbligo di riscatto dei beni locati;
e) locazione di immobili destinati a laboratori, depositi e uffici, nella misura massima del 50 per cento del relativo canone e per la durata massima di cinque anni dalla costituzione della cooperativa;
f) rilevamento di impresa di cui all’articolo 11 della legge;
g) spese per assistenza tecnica e personale altamente qualificato di cui agli articoli 8 e 9.
2. Gli investimenti devono risultare congrui rispetto alle dimensioni, alla situazione economica e alle prospettive di sviluppo della cooperativa, anche in riferimento al piano di sviluppo aziendale presentato.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute dopo la data di presentazione della domanda.
4. Non possono in nessun caso beneficiare delle agevolazioni le cooperative con patrimonio netto negativo, salvo che presentino un piano di rientro approvato dall’autorità di revisione.