1. L'Ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione, nella misura del 6 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.
2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'Ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.