1. Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) le cooperative sociali di cui agli articoli 3 e 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche;
b) le cooperative di produzione e lavoro composte per almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che siano stati licenziati a seguito di fallimento o di altra procedura concorsuale, di chiusura definitiva dell'azienda o di consistenti riduzioni di personale;
c) le cooperative di produzione e lavoro che subentrino nella gestione di imprese e composte da almeno il 60 per cento da lavoratori e lavoratrici che per almeno un anno siano stati dipendenti dell'impresa che si intende rilevare;
d) le cooperative che svolgono attività imprenditoriali innovative o con particolare valenza sociale;
e) le cooperative che svolgono attività imprenditoriali, con particolare riguardo alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo delle donne e dei giovani, nonché alla qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro. Tali finalità devono risultare dalle disposizioni statutarie e avere un peso preponderante nell'attività della cooperativa.
Il 60 per cento della compagine sociale, nonché dei lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa devono essere donne, persone giovani o con difficoltà di inserimento sul mercato del lavoro.
2. Le agevolazioni possono essere concesse alle sole cooperative iscritte nel Registro provinciale delle cooperative. Alle cooperative di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) le agevolazioni possono essere concesse non oltre l'ottavo anno dalla loro costituzione o trasformazione nella forma cooperativa legittimata a beneficiare delle agevolazioni.