1. Giovani: persone sotto i 30 anni di età o che hanno completato la formazione da non più di due anni e che non hanno ancora ottenuto il primo impiego.
2. Persone con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:
a) persone disoccupate da più di sei mesi;
b) persone ultracinquantenni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (per esempio persone in mobilità oppure in cassa di integrazione straordinaria);
c) persone migranti da paesi extra OCSE che si spostano o si sono spostate all’interno dell’Unione Europea e che hanno acquisito la residenza o il domicilio stabile in provincia di Bolzano per motivi di lavoro;
d) persone che desiderano intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non hanno lavorato, né seguito corsi di formazione e aggiornamento per almeno due anni, e in particolare coloro che hanno lasciato il lavoro a causa della difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare;
e) persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, senza un posto di lavoro o in procinto di perderlo.
3. Autorità di revisione: in base alla definizione dell’articolo 21, commi 1 e 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5:
a) l’associazione di rappresentanza per le cooperative aderenti;
b) l’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione per le cooperative non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza.