1. Gli interventi previsti dall'articolo 9 della legge possono riguardare:
a) la costituzione di una cooperativa ed il suo accompagnamento, oppure
b) ristrutturazioni aziendali di significativa rilevanza, nel caso di cooperative che al momento della presentazione della domanda di agevolazione risultino costituite da più di cinque anni.
2. Sono agevolabili le seguenti spese:
a) studi di fattibilità;
b) spese di tutoraggio per un periodo massimo di tre anni nel caso di nuove cooperative e di un anno nel caso di ristrutturazione aziendale, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovata complessità.
3. Ai sensi del presente articolo si considerano “nuove cooperative” le cooperative costituite da non più di due anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
4. Le domande di agevolazione devono indicare l'attività di assistenza da prestare e riportare l'indicazione della persona fisica o giuridica che eroga l'intervento di assistenza tecnica e i relativi costi.
5. L'entità dell'intervento deve essere proporzionata alle effettive necessità della cooperativa.
6. Il costo orario ammissibile non può superare l’importo di euro 85,00, IVA esclusa.
7. L'ammontare massimo dell'agevolazione è pari all’80 per cento del costo ammissibile e non può superare l’importo di euro 25.000, IVA esclusa.
8. È fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra la Provincia e le associazioni di rappresentanza delle cooperative ai sensi dell'articolo 9 della legge.