(1) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro.“
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater:
“1/bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata.
1/ter. In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni impartite al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza d’esercizio fino a sette giorni consecutivi.
1/quater. In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.”
(3) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competente per territorio.”