(1) L’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:
“Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)
1. È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.
2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:
- il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di pubblici spettacoli, che la presiede;
- un ingegnere o un architetto;
- un esperto in materia di prevenzione incendi;
- un esperto di elettrotecnica;
- un esperto di medicina di emergenza.
3. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Ripartizione provinciale Enti locali.
5. Il sindaco ed il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti e l’autorità di pubblica sicurezza locale partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni.
6. Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale.”