(a) Il medico che curi una o un paziente per la prima volta per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica:
- informa la o il paziente della presenza in commercio di farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale;
- indica nella ricetta la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, accompagnato da altri elementi identificativi del medicinale come dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione;
- ha la facoltà di indicare uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione di un farmaco specifico si può riferire sia a un medicinale con nome commerciale di fantasia sia a un medicinale con denominazione generica costituita dalla denominazione del principio attivo, seguita dalla denominazione della o del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco;
- può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, all’indicazione dello specifico medicinale e del nome del principio attivo contenuto, la clausola di “non sostituibilità” accompagnata da una sintetica motivazione. Tale motivazione deve indicare le specifiche e documentate ragioni cliniche che rendono necessaria la somministrazione alla paziente o al paziente di quel determinato medicinale anziché di un altro a esso equivalente.
(b) Per la continuazione di terapie farmacologiche già in essere di patologie croniche e non croniche, il medico in alternativa alla procedura di cui al punto a)
- informa le e i pazienti dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguale;
- indica nella ricetta la denominazione di uno specifico medicinale;
- può aggiungere, nei casi in cui sussistano specifiche e documentate motivazioni cliniche contrarie alla sostituzione di un farmaco con uno uguale, alla prescrizione del farmaco, la clausola della “non sostituibilità”.