I.1. Ai fini della gestione delle quote latte si intende per:
-“superficie foraggiera coltivata” quella posseduta in proprietà o condotta in affitto o comodato e lavorata dal titolare di un'azienda agricola, purché trattasi di terreno prativo, arativo e coltura foraggiera e che risulta dall'anagrafe provinciale delle imprese agricole; prato area speciale, prato stabile e arativo vengono moltiplicati con il fattore 1,0, prato falciatura biannuale viene moltiplicata con il fattore 0,5 e le colture foraggiere con il fattore 1,3;
- “unità produttiva indipendente” una struttura, che di-spone di almeno un ricovero autonomo per gli anima-li, una superficie foraggiera in proprietà, in affitto o in comodato ed una mandria lattiera che, ai fini dell'utilizzo della quota latte assegnata, viene munta nel ricovero autonomo per animali;
- “produttore” l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della provincia, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore o che effettua consegne all'acquirente;
- “azienda” il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore ed avente sede sul territorio geografico della provincia;
- “periodo di riferimento” il periodo dal 1 aprile al 31 marzo;
- “riserva provinciale” la riserva delle quote latte provinciale;
- “decreto legge” il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge con modifiche con legge 30 maggio 2003, n. 119;
- “decreto ministeriale” il decreto ministeriale 31 luglio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali contenente le modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2003, n. 183;
- “provincia” la provincia autonoma di Bolzano;
- “ufficio” l'ufficio zootecnia presso la ripartizione provinciale agricoltura.