VII.1. Nella provincia si applica la riduzione di quote latte prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge solo in riferimento ai produttori, che hanno una quota latte disponibile superiore a 50.000 chilogrammi.
VII.2. La disposizione contenuta nel paragrafo VII.1. non trova comunque applicazione in riferimento ai produttori che nel precedente periodo di riferimento non hanno prodotto latte nell' ambito dell' unita produttiva secondo il punto I. I.1., comma 2.