IX.1. In applicazione dell’articolo 12, comma 6, del decreto ministeriale la provincia autorizza in alternativa alle prescrizioni contenute nell’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale sistemi informatizzati di registrazione della raccolta del latte che garantiscono l’effettivo controllo dei quantitativi raccolti e trasportati.
IX.2. Questi sistemi informatizzati devono registrare all’atto della raccolta tramite apposite apparecchiature la data ed ora della consegna, l’identificazione del produttore ed il quantitativo di latte ritirato.
IX.3. I sistemi informatizzati garantiscono inoltre l’identificazione della ditta acquirente, del trasportatore e dell’automezzo utilizzato per la raccolta.
IX.4. I dati così raccolti vengono conservati per almeno tre anni in forma cartacea su fogli numerati e vidimati stampati periodicamente, però almeno una volta al mese. La stampa dei registri su fogli vidimati e numerati sostituisce le firme del produttore, del acquirente e del trasportatore. Questi valgono come registri del produttore, dell’acquirente e del trasportatore.
IX.5. In applicazione dell’articolo 12, comma 6, del decreto ministeriale e dell’ articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, la provincia autorizza sistemi informatizzati di registrazione delle analisi del tenore di materia grassa, che garantiscano l’effettivo controllo delle stesse.
IX.6 I dati delle analisi rilevati dalla Federazione Provinciale delle Latterie Sociali Altoatesine, vengono conservati per almeno tre anni in forma cartacea su fogli numerati e vidimati e stampati periodicamente, ma almeno una volta al mese. In alternativa alla stampa può anche essere creato un documento digitale applicando la marca temporale InfoCert. La stampa di questo registro o il documento digitale sostituiscono i dati dell’ art. 1 punto i) del decreto ministeriale 19 aprile 2011.
IX.7 Il registro deve contenere l’acquirente, il produttore, la data del prelievo e l’esito delle analisi effettuate.