1. Il dirigente scolastico valuta il periodo di formazione e di prova del personale docente relativamente alle competenze professionali rilevate negli ambiti di attività di cui all’articolo 5. Base della valutazione sono le osservazioni del dirigente scolastico e il parere del Comitato per la valutazione del servizio di cui all’articolo 9.
2. Il dirigente scolastico comunica tempestivamente al docente il risultato della valutazione.
3. Il dirigente scolastico trasmette all’Intendenza scolastica competente entro il 15 luglio del rispettivo anno scolastico:
a. la comunicazione riguardante l’esito positivo della valutazione del periodo di formazione e di prova o
b. il provvedimento di proroga del periodo di formazione e di prova, nel caso in cui il servizio non sia stato prestato come previsto dall’articolo 3, comma 1;
c. il provvedimento di ripetizione dell’anno di formazione e prova.
4. In caso di una prima valutazione negativa il dirigente scolastico/la dirigente scolastica dispone la ripetizione del periodo di formazione e di prova salvo quanto previsto al successivo comma 6. Il provvedimento indica le debolezze professionali accertate e descrive le necessarie misure d’assistenza e supporto formativo. Se il periodo di formazione e di prova è svolto una seconda volta, è necessario ricorrere all’accertamento dell’idoneità del docente da parte di un ispettore per acquisire ulteriori elementi. La relazione dell’ispettore entra a far parte della documentazione presa in considerazione dal dirigente scolastico.
5. Nel caso in cui il dirigente scolastico accerti gravi carenze in ambito disciplinare, metodologico-didattico sociale o comunicativo, può proporre all’intendente scolastico competente di precludere al docente la ripetizione del periodo di formazione e di prova con un provvedimento motivato.
6. In caso di una seconda valutazione negativa il rapporto di lavoro è risolto dal dirigente scolastico.