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1. l’Azienda Sanitaria, qualora attesti una carenza significativa di personale appartenente al ruolo sanitario nonché la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità e ai soli fini di garantire i servizi, è autorizzata ad avvalersi di esperti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 28 del D.P.P. del 2 settembre 2013, n. 22, purché ricorrano oltre al titolo accademico e/o di studio richiesto per l’accesso ai rispettivi profili professionali sanitari, oltre alla specializzazione nella disciplina e all’iscrizione al relativo albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale; laddove l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno degli Stati dell'Unione Europea è consentita, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia prima dell'assunzione in servizio, almeno due dei criteri sotto elencati:
Per il personale medico-veterinario, della dirigenza sanitaria (psicologi, farmacisti, biologi, fisici, chimici) e della dirigenza infermieristica valgono i seguenti criteri:
a) esperienza professionale di almeno un anno nel profilo professionale richiesto;
b) esperienza professionale e anzianità acquisita all’estero, nell’esercizio di un’attività analoga a quella maturata in Italia e dopo il conseguimento della specializzazione; il servizio sanitario prestato all'estero deve essere stato prestato presso un "Ente pubblico" o una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici;
c) esperienza in ambito dirigenziale;
d) attività di coordinamento;
e) possesso della specializzazione nelle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione in neuroradiologia sono ammesse le specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e radiologia medica;
f) possesso di ulteriori qualificazioni rispetto a quelle richieste per l’accesso (master o ulteriori corsi di specializzazione);
g) partecipazione a progetti di studio e/o ricerca;
h) pubblicazioni in riviste scientifiche;
i) insegnamento quale docente universitario;
2. l’Azienda Sanitaria, qualora attesti una carenza significativa di personale appartenente al ruolo sanitario nonché la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità e ai soli fini di garantire i servizi, è autorizzata ad avvalersi di esperti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 28 del D.P.P. del 2 settembre 2013, n. 22, purché ricorrano oltre al titolo accademico e/o di studio richiesto per l’accesso ai rispettivi profili professionali sanitari e all’iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, ove richiesta per l’esercizio professionale, laddove l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno degli Stati dell'Unione Europea è consentita, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale in Italia prima dell'assunzione in servizio, almeno due dei criteri sotto nominati:
Per i restanti profili professionali nell’ambito infermieristico, tecnico-sanitario, prevenzione e riabilitativo del ruolo sanitario valgono i criteri di cui alle lettere a), c), d), f), g), h), i), del punto 1 della parte dispositiva nonché
j) esperienza professionale e anzianità acquisita all’estero nell’esercizio di un’attività analoga a quella maturata nell’ambito dell’ordinamento italiano; il servizio sanitario prestato all'estero deve essere stato prestato presso un "Ente pubblico" o una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici;
3. di dare atto che la rispettiva spesa è a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e che pertanto la presente deliberazione non comporta spese dirette a carico del bilancio della Provincia.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.