In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 161)
Assistenza farmaceutica

1)
Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 2012, n. 42.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera, anche al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico.

(1/bis)  La presente legge disciplina altresì l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione all’ingrosso di farmaci. 2)

(2)  È riconosciuto ad ogni cittadino e cittadina il diritto di libera scelta della farmacia.

2)
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 2 (Pianificazione)        delibera sentenza

(1)  Al fine di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, la Giunta provinciale, sentito l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano ed il Consiglio dei Comuni, determina il numero delle stesse nei singoli comuni [nonché le zone ove collocare le nuove farmacie]. A tal scopo la Giunta provinciale tiene conto: 3)

  1. dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche alla popolazione residente in aree scarsamente abitate;
  2. della conformazione geomorfologica del territorio provinciale;
  3. del consumo di farmaci in relazione alla popolazione residente;
  4. della fluttuazione della popolazione nelle aree altamente turistiche.

[(2)  I comuni interessati sono sentiti in ordine alla determinazione delle zone ove collocare le nuove farmacie. Qualora la decisione della Giunta provinciale dovesse divergere dalle proposte dei comuni interessati, questa va adeguatamente motivata.] 4)

(3)  La Giunta provinciale disciplina l’attività di vendita al pubblico dei farmaci negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci.

(4)  La Giunta provinciale stabilisce le procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni normative in materia. 5)

massimeDelibera 28 giugno 2016, n. 738 - Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano
massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255 - Farmacie – competenze statale a disciplinare l’organizzazione dei servizi farmaceutici, le relative procedure concorsuali e le fattispecie illecite
massimeDelibera N. 4707 del 05.12.2005 - Revisione ed approvazione della pianta organica provinciale delle farmacie
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001 - Servizio farmaceutico -farmacie urbane e rurali - indennità di residenza - posizione giuridica dei titolari - criterio della popolazione residente nelle rispettive località
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 01.06.2001 - Farmacie rurali - indennità di residenza - giurisdizione ora del Giudice amministrativo
3)
Nell'art. 2, comma 1, sono state dichiarate illegittime con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255, le parole „nonché le zone ove collocare le nuove farmacie“.
4)
L'art. 2, comma 2, è stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255.
5)
L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 3 (Lingue provinciali)  

(1)  Nelle farmacie della provincia di Bolzano il servizio farmaceutico è garantito nelle due lingue ufficiali italiano e tedesco. Nelle farmacie site nelle località ladine della provincia di Bolzano deve inoltre essere garantito l’uso della lingua ladina.

(2)  Per gli scopi di cui al comma 1 è prescritto il possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue provinciali riferito al diploma di laurea ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o delle certificazioni dichiarate equipollenti per le seguenti persone:

  1. il/la titolare della farmacia;
  2. il direttore/la direttrice della farmacia.

(3)  In caso di assenza breve delle persone di cui al comma 2, lettere a) e b), deve essere garantito l’uso delle lingue provinciali.

(4)  Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 anche il farmacista o la farmacista responsabile dell’esercizio commerciale autorizzato alla distribuzione di farmaci e il personale farmacista sostituto.

Art. 4 (Assegnazione delle sedi farmaceutiche)        delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale disciplina il procedimento concorsuale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, determinando:

  1. [i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari;] 6)
  2. la composizione e la nomina della commissione giudicatrice;
  3. i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi;
  4. le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso;
  5. la formazione e la durata della graduatoria;
  6. la scelta e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche.

(2)  Rimane salva la disciplina delle farmacie comunali.

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255 - Farmacie – competenze statale a disciplinare l’organizzazione dei servizi farmaceutici, le relative procedure concorsuali e le fattispecie illecite
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001 - Servizio farmaceutico -farmacie urbane e rurali - indennità di residenza - posizione giuridica dei titolari - criterio della popolazione residente nelle rispettive località
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 352 del 23.07.1992 - Conferimento di sedi farmaceutiche vacanti
6)
La lettera a) dell'art. 4, comma 4, è stata dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255, nella parte in cui non rinvia ai requisiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, 362.

Art. 5 (Requisiti per la distribuzione dei farmaci)   delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci al dettaglio e all’ingrosso. 7)

massimeDelibera 28 giugno 2016, n. 739 - Approvazione dei requisiti organizzativi, tecnici e strutturali per la distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano
massimeDelibera 17 agosto 2012, n. 1214 - Realizzazione di un "Sistema di accoglienza provinciale per l'acquisizione telematica delle ricette mediche prescritte elettronicamente" per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario
7)
L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 6 (Orari di apertura, turni e ferie)   

(1)  Le farmacie garantiscono, tramite un regolare orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e tramite turni durante gli orari di chiusura, un servizio farmaceutico continuativo a livello provinciale.

(2)  La Giunta provinciale determina d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a orari di apertura minimi, ferie delle farmacie nonché turni di servizio durante gli orari di chiusura.

(3)  Entro il 1° ottobre di ogni anno l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale Sanità, predispone il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.

(4)  I turni e gli orari stabiliti non impediscono l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.

Art. 7 (Sostituzioni)

(1)  Nel caso in cui il titolare o la titolare ovvero il direttore o la direttrice della farmacia debba essere sostituito o sostituita da un’altra persona, è necessario inviare, entro il settimo giorno dalla sostituzione, una comunicazione scritta alla Ripartizione provinciale Sanità.

(2)  La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria anche in caso di partecipazione del titolare o della titolare ovvero del direttore o della direttrice di farmacia a iniziative di educazione continua in medicina (ECM).

Art. 8 (Commissioni)

(1)  Ai componenti delle commissioni in materia di assistenza farmaceutica spetta il compenso previsto dalla normativa provinciale solo quando essi partecipano alle stesse al di fuori dell’orario di servizio.

Art. 9 (Controllo e vigilanza sulle farmacie)

(1)  Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Sanità incarica propri dipendenti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi farmaceutici e di quelli commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci.

(2)  Le ispezioni previste dalle vigenti disposizioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività.

Art. 9/bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci)  

(1)  La Ripartizione provinciale Sanità vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di farmaci.

(2)  Le ispezioni sono effettuate da un’apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l’attività. 8)

8)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 10 (Ricettari del Servizio sanitario nazionale)   delibera sentenza

(1)  Per la prescrizione di medicinali i medici dipendenti del Servizio sanitario provinciale o convenzionati con lo stesso possono utilizzare gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale, in osservanza della relativa normativa. Per la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale i medici devono rispettare le condizioni e limitazioni nonché gli obiettivi di risparmio previsti.

(2)  La Giunta provinciale impartisce all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige le direttive per verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte dei medici. Determina inoltre i provvedimenti, anche di natura economica, che l’Azienda sanitaria stessa deve adottare in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)

Art. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici)    delibera sentenza

(1) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige individua l’unità organizzativa che contabilizza le ricette dei farmaci e le attestazioni riguardanti l’erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali convenzionati e le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo. L'unità organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle ricette e attestazioni suindicate, trasmesse dalle farmacie e dagli esercizi commerciali in formato elettronico.

(2)  L’unità organizzativa:

  1. adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;
  2. effettua l’istruttoria connessa ai relativi procedimenti contenziosi;
  3. trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Sanità, ai fini dell’attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci, materiale di medicazione e di presidi terapeutici. 9)
massimeDelibera 22 aprile 2013, n. 612 - Erogazione di prodotti per le terapie iposensibilizzanti e di siringhe pronte di adrenalina autoiniettanti a carico del Servizio sanitario provinciale
massimeDelibera 28 novembre 2011, n. 1835 - Direttive riguardanti particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
9)
L'art. 11 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 12 (Programmazione dell’assistenza farmaceutica)      delibera sentenza

(1)  Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.

(2) La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull’apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. L’importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 10)

(3)  L’istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l’apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 11)

massimeDelibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)
10)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
11)
L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 12/bis (Progetti per l’assistenza sanitaria)  

(1)  La Giunta provinciale può agevolare progetti specifici nell’ambito dell’assistenza sanitaria, realizzati dalle farmacie altoatesine.

(2)  Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari. 12) 

12)
L'art. 12/bis è stato  inserito dall'art. 6, comma 8, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 13 (Sanzioni amministrative)  delibera sentenza

(1)  È tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro chi: 13)

  1. contravviene alle disposizioni di cui all’articolo 7 riguardanti l’obbligo di comunicazione ivi previsto;
  2. non osserva le norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia, di cui alla farmacopea ufficiale o le relative norme semplificate.

(2)  Fatte salve le disposizioni penali, il o la titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio [di specialità medicinali e] dei preparati galenici che vende o mette in commercio in provincia di Bolzano questi prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, è soggetto o soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro. 14)

(3)  Chi, all’atto della dispensazione del medicinale in farmacia e negli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci, non rende disponibile al o alla cliente, secondo le modalità previste, la versione del foglio illustrativo anche in lingua tedesca, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

massimeCorte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255 - Farmacie – competenze statale a disciplinare l’organizzazione dei servizi farmaceutici, le relative procedure concorsuali e le fattispecie illecite
13)
È stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255.
14)
Nell'art. 13, comma 2, sono state dichiarate illegittime con sentenza della Corte costituzionale del 23 ottobre 2013, n. 255, le parole „di specialità medicinali e“.

Art. 14 (Rinvio)

(1)  Per quanto non disciplinato dalla presente legge ed in quanto compatibile con essa, si applica la normativa statale in materia di assistenza farmaceutica.

(2) Tutte le funzioni amministrative connesse all’attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all’ingrosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità. 15)

15)
L'art. 14, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 9, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 15 (Norma transitoria)     delibera sentenza

(1)  I dispensari farmaceutici istituiti prima dell’entrata in vigore della presente legge cessano il servizio non appena le farmacie di cui all’articolo 2 iniziano a svolgere il loro esercizio nel comune interessato.

(2)  La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante l’uso della lingua ladina nelle farmacie site in località ladine della provincia di Bolzano non si applica alle e ai titolari o alle direttrici e ai direttori di farmacia che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono una farmacia sita in una località ladina o che abbiano gestito in passato per un periodo ininterrotto di almeno 10 anni una farmacia sita in una località ladina. 16)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005 - Sanità - servizio farmaceutico - dispensario farmaceutico - affidamento della gestione - assegnazione al titolare di una farmacia della zona - possibilità per l'amministrazione di scelta discrezionale- bando
16)
L'art. 15, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.

Art. 16 (Abrogazioni)

(1)  La legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, la legge provinciale 17 novembre 1988, n. 48, e successive modifiche, e la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, sono abrogate.

Art. 17 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 10120 e 10150 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61, e successive modifiche, e alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, abrogate dall’articolo 16.

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 18 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
ActionActionb) Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 maggio 1974, n. 41
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 gennaio 1977, n. 2 —
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1988, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14 —
ActionActionn) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 febbraio 1992, n. 7
ActionActiono) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 19
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionActionq) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionActionr) Legge provinciale 13 maggio 2015, n. 4
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction04/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionAction10/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionAction12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionAction18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
ActionAction05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
ActionAction16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionAction13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
ActionAction12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
ActionAction18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionAction10/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionAction17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
ActionAction07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction02/04/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
ActionAction14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionAction01/06/2012 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 1. Juni 2012, Nr. 2
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
ActionAction16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionAction22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
ActionAction25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
ActionAction06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
ActionAction07/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
ActionAction21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
ActionAction28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
ActionAction04/07/2012 - Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionAction02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
ActionAction21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionAction24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionAction01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
ActionAction03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
ActionAction01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionAction22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
ActionAction15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
ActionAction18/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionAction13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
ActionAction19/11/2012 - Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction12/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionAction19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946