In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 04/10/2016

d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

1)
Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.

Art. 1 (Finalità)

(1)  Con la presente legge viene liberalizzato il commercio al dettaglio nella provincia di Bolzano.

(2)  Vengono attuati i principi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi quadro nazionali, dall’articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto della particolare autonomia attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano dal Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, prevedendo:

  1. l’abolizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e delle barriere non giustificate all’accesso all’attività commerciale;
  2. l’abolizione dei limiti all’offerta effettuata tramite il contingentamento delle superfici di vendita, la determinazione delle superfici massime e la limitazione a determinate tabelle merceologiche;
  3. l’abolizione della pianificazione commerciale provinciale, intesa come distribuzione geografica dell’offerta commerciale.

(3)  La liberalizzazione delle attività commerciali e della struttura dell’offerta commerciale al dettaglio deve adeguarsi alle esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, della natura e del paesaggio, alla tutela dei monumenti e dei beni culturali, alla tutela della salute e del diritto al riposo dei lavoratori e dei cittadini, alla tutela ed allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano ed alla necessità di uno sviluppo organico e controllato del territorio e del traffico.

Art. 2 (Comunicazione)

(1)  L’avvio e il trasferimento dell’attività commerciale o l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti da comunicazione al comune territorialmente competente. La comunicazione deve contenere:

  1. l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione urbanistica;
  2. l’indicazione della superficie di vendita e dell’offerta merceologica;
  3. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali nonché, se richiesti, dei requisiti professionali;
  4. la dichiarazione di essere iscritto nel Registro delle imprese, ovvero, di aver provveduto a richiederne l’iscrizione nel caso di imprese neocostituite.

(2)  Nei 60 giorni a seguire il comune verifica l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati alla vendita.

(3)  Il sindaco ordina la chiusura immediata dell’attività commerciale, qualora siano riscontrati l’assenza di una o più condizioni per l’attivazione, il trasferimento o l’ampliamento dell’attività commerciale.

Art. 3 (Commercio al dettaglio nelle zone residenziali)

(1)  Nelle zone residenziali il commercio al dettaglio è ammesso in conformità alla normativa edilizia ed alla destinazione urbanistica, ma senza alcuna restrizione delle superfici di vendita e dell’offerta merceologica.

(2)  Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, l’esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l’intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in “commercio al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Cessata l’attività commerciale, questa destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.

(3)  Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Nelle zone di espansione, al momento della comunicazione dell’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi, alternativamente a ciò può essere presentata la comunicazione relativa all’inizio dell’attività commerciale, se nella zona più del 50 per cento dell’area è destinata all’edilizia agevolata ed è stato realizzato il 100 per cento della cubatura dell’edilizia non agevolata. 2)

2)
L'art. 3, comma 3, è stato così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 19. luglio 2013, n. 10.

Art. 4 (Commercio al dettaglio al di fuori delle zone edificabili)

(1)  In considerazione della particolare topografia del territorio provinciale, della scarsità di terreno agricolo disponibile, del prevalente comune interesse alla tutela, anche sotto l’aspetto culturale della vita, del lavoro, dell’economia tradizionale agricola e della struttura degli insediamenti, nonché del prevalente comune interesse alla limitazione del traffico individuale motorizzato, l’esercizio del commercio al dettaglio nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive è in linea di principio vietato.

(2)  Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa urbanistica.

(3)  Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti che saranno fissati dalla Giunta provinciale e solamente se l’attività viene svolta nell’ambito delle strutture del trasporto pubblico.

Art. 5   3) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38 - Liberalizzazione dell'attività commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - orari d'apertura
3)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera e), della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 6 (Orari d’apertura)    delibera sentenza

[(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Tali indirizzi dovranno garantire un’effettiva tutela degli usi e costumi ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti ed il rispetto delle esigenze di ordine pubblico e della tutela della salute.] 4)

massimeCorte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38 - Liberalizzazione dell'attività commerciale - commercio al dettaglio nelle zone produttive - orari d'apertura
massimeDelibera 29 ottobre 2012, n. 1612 - Inidirizzi provinciali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio Art. 6, L.P. 7/2012
4)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 38 dell'11 marzo 2013, ha dichiarato illegittimo l'art. 6.

Art. 7 (Sanzioni)

(1)  In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate le procedure e le sanzioni previste dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 8 (Abrogazione di norme e modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” e della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1)  Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di trovare applicazione le norme incompatibili con la stessa, in particolare:

  • a) nella legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:
    • 1. la lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 è abrogata;
    • 2. il comma 1 dell’articolo 2 è abrogato;
    • 3. gli articoli 3 e 3/bis sono abrogati;
    • 4. gli articoli 4, 5 e 6 sono abrogati;
    • 5. l’ultimo periodo del comma 1 ed il comma 2 dell’articolo 7 sono abrogati;
    • 6. i commi 1 e 4 dell’articolo 8 sono abrogati;
    • 7. l’articolo 8/bis è abrogato;
    • 8. negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
    • 9. il comma 3 dell’articolo 18 è così sostituito:
    • “3. L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), deve essere preceduta da una comunicazione al comune competente che deve contenere: l’indicazione dell’attività svolta nonché la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della presente legge.”;
    • 10. nei commi 4 e 5 dell’articolo 18 sono abrograti i riferimenti che contrastano con quanto disposto dall’articolo 2 della presente legge;
    • 11. il primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 è così sostituito:
    • “La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e non può essere rinnovata in modo automatico.”;
    • 12. il comma 6 dell’articolo 19 è abrogato;
    • 13. il comma 1 dell’articolo 20 è abrogato;
    • 14. il comma 1 dell’art. 22 è così sostituito:
    • “1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro.”;
    • 15. il comma 2/bis dell’articolo 22 è abrogato;
    • 16 il comma 4 dell’articolo 22 è così sostituito:
    • “4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 18 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939 euro a 17.631 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.”;
    • 17. l’articolo 22/bis é abrogato;
    • 18. il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato;
    • 19. il comma 2 dell’articolo 23 è così sostituito:
    • “2. Il sindaco ordina la chiusura dell’attività di vendita se ricorrono le seguenti condizioni:
    • a) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
    • b) se il titolare non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 2;
    • c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta per casi di particolare gravità o recidiva.”;
    • 20. il comma 3 dell’articolo 23 è abrogato;
    • 21. l’articolo 25 è abrogato;
    • 22. i commi 1, 2, 4, 7/bis e 9 dell’articolo 26 sono abrogati.
  • b) l’articolo 44/ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito dall’articolo 5 della presente legge.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionA Disciplina del commercio
ActionActiona) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionB Provvidenze per il commercio ed i servizi
ActionActionC C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction16/02/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 43 del 16.02.1982
ActionAction27/07/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 144 del 27.07.1982
ActionAction22/10/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 162 del 22.10.1982
ActionAction24/11/1982 - Corte costituzionale - Sentenza N. 197 del 24.11.1982
ActionAction19/07/1982 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
ActionAction18/01/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 gennaio 1982, n. 1
ActionAction04/06/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 giugno 1982, n. 10
ActionAction17/06/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 giugno 1982, n. 12
ActionAction12/07/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1982, n. 13
ActionAction15/07/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1982, n. 14
ActionAction26/08/1982 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionAction27/08/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 agosto 1982, n. 17
ActionAction08/11/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 novembre 1982, n. 18
ActionAction26/11/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1982, n. 19
ActionAction22/01/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1982, n. 2
ActionAction13/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1982, n. 20
ActionAction21/12/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
ActionAction21/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1982, n. 22
ActionAction30/12/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1982, n. 23
ActionAction16/02/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1982, n. 3
ActionAction26/02/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 febbraio 1982, n. 5
ActionAction10/03/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 marzo 1982, n. 6
ActionAction19/03/1982 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1982, n. 7
ActionAction23/04/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 aprile 1982, n. 9
ActionAction29/04/1982 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction13/01/1982 - Legge provinciale 13 gennaio 1982, n. 1
ActionAction26/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 10
ActionAction26/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 11
ActionAction08/04/1982 - Legge provinciale 8 aprile 1982, n. 12
ActionAction14/04/1982 - Legge provinciale 14 aprile 1982, n. 13
ActionAction14/04/1982 - Legge provinciale 14 aprile 1982, n. 14
ActionAction15/04/1982 - Legge provinciale 15 aprile 1982, n. 15
ActionAction19/04/1982 - Legge provinciale 19 aprile 1982, n. 16
ActionAction30/04/1982 - Legge provinciale 30 aprile 1982, n. 17
ActionAction04/05/1982 - Legge provinciale 4 maggio 1982, n. 18
ActionAction20/05/1982 - Legge provinciale 20 maggio 1982, n. 19
ActionAction14/01/1982 - Legge provinciale 14 gennaio 1982 , n. 2
ActionAction25/05/1982 - Legge provinciale 25 maggio 1982, n. 20
ActionAction01/06/1982 - Legge provinciale 1 giugno 1982, n. 21
ActionAction07/06/1982 - Legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
ActionAction02/07/1982 - Legge provinciale 2 luglio 1982, n. 23
ActionAction14/07/1982 - Legge provinciale 14 luglio 1982, n. 24
ActionAction14/07/1982 - Legge provinciale 14 luglio 1982, n. 25
ActionAction23/07/1982 - LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26 —
ActionAction12/08/1982 - Legge provinciale 12 agosto 1982, n. 27
ActionAction12/08/1982 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
ActionAction12/08/1982 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
ActionAction15/01/1982 - Legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3
ActionAction11/10/1982 - Legge provinciale 11 ottobre 1982, n. 30
ActionAction04/11/1982 - Legge provinciale 4 novembre 1982, n. 31
ActionAction04/11/1982 - Legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32
ActionAction08/11/1982 - Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionAction08/11/1982 - Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
ActionAction16/11/1982 - Legge provinciale 16 novembre 1982, n. 35
ActionAction17/11/1982 - Legge provinciale 17 novembre 1982, n. 36
ActionAction17/11/1982 - Legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37
ActionAction25/11/1982 - Legge provinciale 25 novembre 1982, n. 38
ActionAction07/12/1982 - LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1982, n. 39
ActionAction15/01/1982 - Legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 4
ActionAction30/12/1982 - Legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40
ActionAction16/02/1982 - Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
ActionAction17/02/1982 - Legge provinciale 17 febbraio 1982, n. 6
ActionAction23/03/1982 - LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 7
ActionAction23/03/1982 - Legge provinciale 23 marzo 1982, n. 8
ActionAction24/03/1982 - Legge provinciale 24 marzo 1982, n. 9
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946