(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi:
“1/bis Se non previsto diversamente da una norma, l’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata agli interessati entro 180 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi, dalla data dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla scadenza dei termini previsti a tale scopo. L’audizione deve essere fissata entro 45 giorni dalla richiesta. Nei casi in cui, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione vi sia urgente bisogno di ulteriori indagini, pareri o altri documenti in fase istruttoria, il termine può essere spostato fino all’ottenimento della documentazione, ma comunque non oltre i 90 giorni. Il rinvio va motivato e comunicato. L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona alla quale l’ordinanza-ingiunzione non sia stata notificata entro i termini prescritti.
1/ter Per i procedimenti relativi all’applicazione di sanzioni amministrative che in fase istruttoria risultino particolarmente complessi, può essere stabilito con regolamento un termine più lungo, fino a un massimo di 1 anno, per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Sono fatti salvi i termini più lunghi previsti dalla legge.”
(1) Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, la cifra “30” è sostituita dalla cifra “45”.
(1) Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della stessa
(1) Le disposizioni di cui alla presente legge non comportano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
(1) La presente legge entra in vigore il 60º giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.