(1) Le funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune sono esercitate, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di politica agricola comune, nell'ambito dell'amministrazione provinciale.
(2) I poteri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore provinciale sono determinati dalla Giunta provinciale, che a tal fine autorizza altresì le eventuali modifiche al regolamento vigente in materia di denominazione e competenze degli uffici provinciali.
(3) Per le riscossioni ed i pagamenti rientranti nei compiti dell'organismo pagatore è disposta la gestione di cassa fuori bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nonché del relativo regolamento di esecuzione, avvalendosi di apposito conto acceso presso l'istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria della Provincia.
(4) In caso di cofinanziamento da parte dello Stato o della Provincia autonoma di Bolzano i relativi importi confluiscono sul conto e nella gestione di cui al comma 3.
(5) Al fine di assicurare la tempestività dell'erogazione degli aiuti possono essere concesse anticipazioni di fondi, con imputazione ad apposito capitolo delle contabilità speciali del bilancio provinciale. Tali anticipazioni sono rimborsate all'atto della riscossione dei finanziamenti comunitari e nazionali.11)
(6) L’organismo pagatore è autorizzato a rimborsare l’importo dell’IVA non recuperabile e non rendicontabile derivante dalla gestione degli aiuti e degli interventi all’interno del fondo FEASR - fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - e a liquidare gli aiuti supplementari provinciali, nei limiti autorizzati dalla Commissione europea con il Programma di sviluppo rurale del fondo FEASR, attingendo, in entrambe le ipotesi, ai fondi che saranno annualmente stabiliti con la legge finanziaria attraverso la medesima gestione di cassa di cui al comma 3. Possono essere utilizzate le risorse giacenti, quale quota di cofinanziamento provinciale presso la gestione di cassa già citata.12)