Pubblicata nel B.U. 15 maggio 1990, n. 24.
(1) Per la copertura dei maggiori oneri derivanti ai comuni ed agli enti pubblici turistici delle località ladine della provincia di Bolzano dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua ladina nei rapporti con i cittadini di lingua ladina, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni ed agli enti pubblici turistici stessi, nei limiti dello stanziamento che sarà stabilito annualmente con la legge finanziaria, un contributo annuo in proporzione alla rispettiva popolazione.
(1) Il contributo di cui all'articolo 1 è liquidato in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
Omissis.