(1) L'amministrazione forestale rilascia ai residenti, nonché ai proprietari, ai titolari di altri diritti reali, agli affittuari, ai locatari ed agli amministratori di immobili situati nel settore di territorio dove la strada è stata chiusa al traffico, apposito contrassegno che dovrà essere esposto in maniera ben visibile sull'automezzo. Nel caso di comproprietà indivise gestite da organi di amministrazione come le interessenze, vicini e simili, il contrassegno di cui al presente comma è rilasciato soltanto al rispettivo presidente e/o ad altre persone da lui designate, dopo averne comprovate le effettive necessità ed i compiti alle stesse affidati. In caso di piccole comproprietà e coaffittanze le cui quote singole siano inferiori ad ettari uno, nonché per baite, fienili ed infrastrutture analoghe, l'autorizzazione al transito può essere rilasciata solo ad una persona di norma individuabile nel gestore o amministratore della proprietà collettiva.
(2) Autorizzazioni anche plurigiornaliere possono essere rilasciate, su motivata richiesta, ad apicoltori, itticoltori, gestori di riserve di caccia, agenti venatori e guardiapesca volontari senza stabile e costante rapporto di lavoro su richiesta del gestore della caccia e della pesca nonché ad accompagnatori alla caccia del camoscio. 5)
(2/bis) Il contrassegno invalidi ai sensi del codice della strada vigente è valido anche come contrassegno per la circolazione sulle strade chiuse. 6)
(3) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo sono rilasciate secondo parametri e direttive da emanarsi con apposito regolamento.
(4) Le autorizzazioni di cui al secondo comma del presente articolo, nonché quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 vengono rilasciate su richiesta motivata ed in base ad idonea documentazione dall'autorità forestale e contengono le generalità dell'interessato, il tipo ed il numero di targa del veicolo, il periodo di validità ed il percorso concesso.
(5) Per esclusive ragioni di servizio la circolazione ed il parcheggio nei territori di cui al precedente articolo 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente articolo 3, sono in ogni caso liberi ed ammessi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia e vigilanza forestale, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino, di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio, di agenti venatori e di vigilanza sulla pesca con rapporto di lavoro duraturo a tempo pieno e retribuito, nonché per i veicoli a motore degli impiegati provinciali e comunali incaricati all'espletamento di servizi speciali su autorizzazione dell'assessore competente.
(6) L'assessore provinciale alle foreste può consentire la circolazione con veicoli a motore per motivi di studio o di altra natura e che abbiano manifesto carattere di pubblico interesse, sulle strade chiuse al traffico di cui al precedente articolo 3 o nei settori di territorio soggetto al vincolo di cui al precedente articolo 1. Nell'ambito di parchi naturali l'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata anche dall'assessore alla tutela del paesaggio.
(7) Sia i contrassegni rilasciati ai sensi del comma 1, che ogni altra forma di autorizzazione al transito, dovranno essere esposti in maniera ben visibile sull'automezzo ed esibiti ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.
(8) Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi, salvo che per gli aventi diritto legale di passaggio, non possono essere concesse qualora il o i proprietari della strada o del terreno o i loro legali rappresentanti abbiano manifestato per iscritto il loro motivato dissenso.
(9) Quando fosse applicata da parte dell'amministrazione provinciale una sbarra con serratura, unitamente all'autorizzazione di cui al secondo e quarto comma del presente articolo, viene consegnata una chiave con l'obbligo di chiudere la sbarra ad ogni passaggio e di restituire la chiave alla scadenza dell'autorizzazione.