(1) Tenuto conto del numero degli alunni e delle classi, nonché delle esigenze proprie delle diverse scuole interessate, sentito il parere della competente commissione di cui all'articolo 15, della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il fondo riservato a ciascuna delle istituzioni scolastiche per le quali è prevista la biblioteca interscolastica.
(2) Nei limiti dello stanziamento riservato a ciascuna istituzione scolastica, i competenti organi collegiali delle scuole interessate deliberano la scelta del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audio-visive da acquistarsi, ai sensi dell'articolo 14/bis, comma 3, della citata L.P. n. 49/1975, inserito all'articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59.
(3) In esecuzione dell'autorizzazione della Giunta provinciale all'effettuazione delle spese in amministrazione diretta, il bibliotecario, se assegnato, o lo stesso direttore di biblioteca provvede agli acquisiti del materiale bibliografico ed eventualmente del materiale e delle attrezzature audiovisive deliberati, ai sensi del comma 2, e coordinati dal consiglio di biblioteca, e adotta i necessari provvedimenti per la liquidazione delle relative spese.
(4) È fatta comunque salva la possibilità di acquisti diretti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, integrato dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, da parte delle istituzioni scolastiche interessate, utilizzando anche gli stanziamenti previsti dalla presente legge.
(5) In caso di scioglimento della biblioteca interscolastica, il relativo patrimonio viene ripartito fra le istituzioni scolastiche interessate, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e tenuto conto del patrimonio librario originariamente messo a disposizione dalle singole scuole.