Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.
(1) Fino all'ammontare delle somme attribuite ai comuni per investimenti ai sensi della legislazione provinciale, i comuni possono assumere presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, mutui a breve scadenza, la cui restituzione è garantita dalla delibera di assegnazione da parte della Giunta provinciale.
(2) Per l'estinzione dei mutui di cui al comma precedente la liquidazione dei contributi provinciali può essere effettuata dalla Provincia direttamente agli istituti di credito mutuanti.