Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.
(1) Nel quadro economico dei progetti approvati deve essere indicata la copertura di massima dell'intero costo dell'opera anche se la realizzazione dell'opera avvenga per stralci o lotti funzionali. La copertura finanziaria nel relativo bilancio deve essere garantita per lo stralcio o il lotto per il quale si procede all'appalto.
(2) L'importo delle perizie di varianti o suppletive ai progetti approvati successivamente all'1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 20% dell'importo progettuale originario.