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In vigore al: 20/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 321)
Disposizioni in materia di finanza locale

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1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.

Art. 8

(1) Nel quadro economico dei progetti approvati deve essere indicata la copertura di massima dell'intero costo dell'opera anche se la realizzazione dell'opera avvenga per stralci o lotti funzionali. La copertura finanziaria nel relativo bilancio deve essere garantita per lo stralcio o il lotto per il quale si procede all'appalto.

(2) L'importo delle perizie di varianti o suppletive ai progetti approvati successivamente all'1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 20% dell'importo progettuale originario.