Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.
(1) La Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni negli anni 1983 e 1984 nella misura rispettivamente al cento per cento e di 1/3 qualora i prestiti vengano assunti per:
(2) La Provincia provvede al versamento delle rate di ammortamento che, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengono a scadere nell'anno 1984, in unica soluzione entro il 31 dicembre 1984. Il rimborso delle rate degli anni successivi avrà luogo entro il 31 luglio di ogni anno.3)
(3) Anche per i mutui assunti nel 1982, il cui ammortamento inizia nel 1983 e che risultano disciplinati dal sesto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, si applicano le limitazioni alle opere elencate nel precedente comma.
Il comma 1 è stato modificato ed il comma 2 è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 22 novembre 1984, n. 18; vedi anche l'art. 14, comma 3, della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5: A decorrere dall'anno 1986, la Provincia concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni nell'anno 1982, per le opere di cui al secondo comma dell'art. 6 della L.P. 18 agosto 1982, n. 32, nella misura pari all'importo spettante per l'anno 1983 come disciplinato dall'art. 4, sesto comma, della L.P. 19 aprile 1983, n. 11.