Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.
(1) I comuni partecipano all'elaborazione del programma provinciale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legislazione provinciale in materia. I comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con le direttive e determinazioni del programma provinciale di sviluppo.
(2) I comuni obbligati alla redazione del bilancio pluriennale ai sensi della legislazione regionale sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Provincia.