In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 20/11/2014

b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 321)
Disposizioni in materia di finanza locale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.

Art. 1

(1) I comuni partecipano all'elaborazione del programma provinciale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legislazione provinciale in materia. I comuni devono operare scelte prioritarie coerenti con le direttive e determinazioni del programma provinciale di sviluppo.

(2) I comuni obbligati alla redazione del bilancio pluriennale ai sensi della legislazione regionale sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dal bilancio pluriennale della Provincia.