pubblicata nel B.U. 6 giugno 1978, N. 28
Al secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, viene aggiunto quanto segue:
«limitatamente alle opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, alla costruzione di strade pubbliche, ai lavori di sistemazione dei bacini montani, alle opere di protezione antivalanghe e alle opere idrauliche; negli altri casi di lavori dichiarati per legge urgenti e indifferibili la Giunta provinciale deve accertare concretamente tale circostanza in relazione all'interesse pubblico in causa».