Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1977, n. 41.
(1) All'onere di lire 420 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, di una quota del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977, in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa.
(2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.