(1) Il piano di distribuzione territoriale fissa i criteri minimi per la costituzione e gestione delle scuole di musica, tenendo conto dei seguenti aspetti: numero di allievi, caratteristiche geografiche del bacino di utenza, collegamenti stradali, numero dei comuni interessati, entità dell’offerta di corsi musicali di base.
(2) A ciascuna scuola di musica viene assegnato, nell’ambito del piano di distribuzione territoriale, un determinato bacino di utenza. Le scuole di musica sono agenzie educative locali e, in quanto tali, sono radicate nel panorama culturale locale. La loro opera formativa è sostenuta dai comuni del rispettivo bacino di utenza. Questi ultimi mettono a disposizione le strutture necessarie e sostengono i costi per il regolare funzionamento di tali strutture, quali quelli relativi a riscaldamento, pulizie e, ove non coperti da altre istituzioni esterne all’istituto, i costi della corrente elettrica. La ripartizione dei costi è determinata autonomamente dal comune in cui ha sede la scuola, insieme agli altri comuni del bacino di utenza.
(3) Le scuole di musica sono organizzate e gestite nell’ambito dei circoli didattici delle scuole di musica.
(4) Le offerte di corsi musicali possono essere all’occorrenza ampliate o ridotte a seconda del numero degli iscritti alle singole scuole.
(5) Ciascun circolo didattico delle scuole di musica è diretto, sul piano organizzativo, didattico e amministrativo, da un direttore o una direttrice di scuola di musica.
(6) Per le sedi distaccate del circolo didattico il direttore o la direttrice di scuola di musica incarica un o una docente in qualità di coordinatore o coordinatrice.
(7) A ciascun circolo didattico delle scuole di musica è assegnato un proprio budget con cui coprire gli acquisti e le spese per materiali di consumo, piccoli sussidi didattici, riparazioni, servizi e simili, nei limiti di un determinato volume di spesa. L’asseg-nazione dei fondi avviene sulla base di criteri unitari stabiliti dal consiglio di amministrazione.
(8) I circoli didattici delle scuole di musica collaborano tra di loro nei singoli distretti ai fini di realizzare compiti trasversali nell’ambito dell’ organizzazione e della gestione dell’offerta formativa. Vale in particolar modo per le scuole di musica nelle località ladine. Il direttore o la direttrice provinciale delle scuole musicali incarica in ciascun distretto un direttore od una direttrice della scuola di musica con i rispettivi compiti di coordinamento.