Pubblicata nel B.U. 3 febbraio 1976, n. 5.
(1) 3)
(2) Il trattamento del restante personale dovrà essere stabilito in equa proporzione, sulla base dell'accordo suddetto.
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.