Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1976, n. 3.
(1) In materia di edilizia scolastica, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, si applica la legge statale.
(2) Con regolamento di esecuzione della presente legge sarà regolata la possibilità della concessione di derogare alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica, emanate in base all'articolo 11, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.
(3)(4) 4)
Il terzo e quarto comma sono stati abrogati dall'art. 11 della L.P. 21 luglio 1977, n. 21.